Accettazione tacita nei contratti di appalto
Uno dei maggiori motivi di contenzioso in ambito di contratti di appalto è rappresentato dal concetto di accettazione tacita dell’opera ai sensi dell’art. 1665 IV comma c.c.
Cosa succede se non contesto immediatamente? Si considera accettata anche se non è stata fatta la verifica? Tutte le contestazioni hanno la stessa valenza?
Ancora una volta, la Suprema Corte è intervenuta con l’ordinanza n. 4023 del 9.02.23con la quale ha puntualizzato il principio di accettazione tacita dell’opera ai sensi dell’art. 1665 IV comma c.c.:
l’accettazione tacita è la consegna dell’opera al committente e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo.
Tradotto: se io concretamente non contesto vizi sull’opera, questa si considera accettata anche se non si è preceduto alla verifica
La sopracitata pronuncia ha specificato anche che le contestazioni non devono essere pretestuose, stabilendo, nel caso di specie, che la contestazione sul ritardo della consegna deve comunque essere considerata quale accettazione tacita posto che non ha oggetto vizi sull’opera.