Estinzione anticipata finanziamento: rimborso di tutti i costi
Dopo quattro anni di battaglie legali tra pronunce della Corte di Giustizia Europea, Tribunali, Arbitro Bancario Finanziario, finalmente si è stabilito un principio sacrosanto: il diritto del consumatore alla restituzione di tutti i costi legati al finanziamento, in caso di estinzione anticipata.
Tutto nasce dalla sentenza n. c-383/18 del 11.09.2019, c.d. Lexitor, con cui la Corte di Giustizia Europea dichiarava: “il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
A seguito dell’orientamento prevalente dei vari Giudici italiani chiamati a decidere sull’applicazione della sentenza nel nostro Ordinamento, il Governo Draghi introduceva l’art. 11-octies, comma 2 del D.L.n. 73 del 2021 che stabiliva il diritto al rimborso totale dei costi legati al finanziamento, solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del predetto decreto legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale l’art. 11-octies, comma 2 del D.L.n. 73 del 2021.
La questione non è di poco conto, tenendo presente che si parla di un corrispettivo di 5 Mld di euro che le finanziarie e banche dovranno restituire ai consumatori italiani.