Processo alla Juventus parte I: i primi due gradi di giudizio
Partiamo dall’inizio e da come siamo arrivati alla decisione della Corte d’appello federale.
Tutto nasce dal deferimento della procura federale di 61 dirigenti e di numerose squadre, fra cui la Juventus.
Secondo la procura federale tra queste squadre sono intercorsi delle operazioni assolutamente false che, generando delle plusvalenze, avrebbero sistemato i loro bilanci.
Per l’accusa queste operazioni sarebbero da considerarsi false in quanto le valutazioni attribuite ai giocatori erano diverse da quelli indicate da Transfermarkt (un portale che si occupa di valutazioni calcistiche) che, secondo la procura, rappresenta il metodo oggettivo per valutare questi giocatori.
Il tribunale federale rigettava il ricorso presentato dalla procura sostenendo che non esiste un metodo di valutazione oggettivo per i calciatori ma, di contro, ci possono essere più valutazioni e, soprattutto, in sede di libero mercato, le valutazioni non possono essere preordinate ad un metodo oggettivo unico.
Il procuratore chinè decideva di proporre reclamo contro la decisione del tribunale federale davanti alla Corte d’appello federale che confermava la decisione del giudice di primo grado, precisando però che un metodo in ogni caso andava comunque trovato e utilizzato.
Tuttavia, nelle motivazioni, la Corte d’appello precisava che non si poteva contestare il metodo utilizzato perché era uno di quelli ammissibili,eventualmente, si può contestare quel metodo perché mancano alcuni importanti fondamenti, però di per sé è assolutamente ammissibile.
Con decisione del 27 maggio 2022 la Corte d’appello federale ha rigettato il reclamo promosso dalla procura per queste due ragioni:
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Assenza di parametri normativamente indicati: manca una norma con un metodo di valutazione precisa, pertanto, manca anche la violazione;
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È importante che la federazione intervenga per introdurre proprio una norma che regolamenti questi tipi di operazioni da parte delle società.