La Lazio, la calciatrice incinta e il contratto che per il TAS esisteva già

La recente decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel caso che ha coinvolto la Lazio Women e la calciatrice svedese Maja Gothberg è destinata a rappresentare uno dei precedenti più significativi degli ultimi anni in materia di diritto sportivo. Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni giornalistiche, le parti avevano ormai raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, ma, dopo che la giocatrice aveva comunicato il proprio stato di gravidanza, il club avrebbe deciso di non procedere alla formalizzazione dell’intesa. Il TAS ha invece ritenuto che il contratto si fosse già perfezionato e che la successiva decisione della società integrasse una discriminazione vietata dalla normativa FIFA, condannando la Lazio Women al risarcimento dei danni.

Il principio affermato dal Collegio arbitrale è chiaro: una calciatrice non può essere discriminata perché incinta e un club non può sottrarsi ai propri obblighi contrattuali invocando lo stato di gravidanza dell’atleta. Si tratta di una conclusione pienamente coerente con l’art. 18quater del RSTP della FIFA, introdotto proprio per rafforzare la tutela della maternità nel calcio femminile. Sotto questo profilo, la decisione merita senz’altro di essere condivisa.

Proprio perché condivido la finalità della pronuncia, ritengo però che essa lasci aperti almeno due interrogativi giuridici di particolare interesse.

Il primo riguarda il momento in cui può dirsi realmente concluso un contratto di lavoro sportivo. Secondo le ricostruzioni disponibili, il TAS avrebbe attribuito rilievo decisivo alla corrispondenza intercorsa tra le parti, ritenendo che il consenso sugli elementi essenziali del rapporto fosse ormai sufficiente a far nascere un vincolo contrattuale, nonostante la mancata sottoscrizione del contratto definitivo.

In realtà, questo principio non rappresenta una novità neppure per il nostro ordinamento. Anche il diritto italiano è fondato sul principio consensualistico: il contratto nasce dall’incontro delle volontà e non necessariamente dalla firma materiale di un documento.

Il problema nasce quando la vicenda viene osservata attraverso le lenti del diritto sportivo italiano. Le Norme Organizzative Interne della FIGC non disciplinano soltanto la formazione del consenso, ma costruiscono un procedimento finalizzato a consentire al contratto di produrre effetti nell’ordinamento federale. L’art. 93 impone l’utilizzo dei contratti-tipo e degli appositi moduli federali, mentre l’art. 39 collega la decorrenza del tesseramento e, nei casi previsti, dello stesso rapporto contrattuale, al deposito telematico della documentazione e al rilascio del visto di esecutività.

È proprio questo, a mio avviso, il primo vero punto di interesse della decisione. La questione non è stabilire se il TAS abbia applicato un principio incompatibile con il nostro ordinamento, perché così non è. L’interrogativo è piuttosto se possa esistere un contratto già perfetto sul piano civilistico e obbligatorio, ma ancora privo della piena efficacia sportiva richiesta dall’ordinamento federale italiano. Se questa fosse la corretta lettura del lodo, il TAS non avrebbe affatto sconfessato le NOIF, ma avrebbe semplicemente distinto il momento della nascita del vincolo contrattuale da quello della sua efficacia nell’ordinamento sportivo.

Il secondo profilo è ancora più delicato e riguarda la natura stessa del contratto di lavoro sportivo. A differenza del rapporto di lavoro subordinato ordinario, il club non acquista semplicemente una prestazione lavorativa, ma investe sulla disponibilità agonistica di un atleta. La programmazione tecnica della stagione, la costruzione della rosa e gli investimenti economici della società si fondano proprio sulla possibilità di disporre della prestazione sportiva del calciatore o della calciatrice.

È allora inevitabile porsi una domanda. Se una società decide di investire risorse importanti per confermare una giocatrice destinata a ricoprire un ruolo fondamentale, come quello del portiere titolare,

è corretto ritenere che un’eventuale gravidanza già esistente durante la trattativa debba rimanere completamente irrilevante sul piano giuridico?

Oppure il diritto dovrebbe interrogarsi sulla possibilità di individuare un punto di equilibrio tra la tutela della maternità e il legittimo affidamento della società nella disponibilità della prestazione sportiva?

La questione, sia chiaro, non consiste nel mettere in discussione la tutela della maternità. Sarebbe una conclusione non solo ingiusta, ma anche contraria ai principi di non discriminazione che oggi ispirano tanto il diritto europeo quanto la normativa FIFA.

Da un lato vi è il diritto della calciatrice a non subire alcuna discriminazione per la propria gravidanza e a poter proseguire serenamente la propria carriera sportiva. Dall’altro vi è il legittimo interesse della società sportiva, che conclude un contratto confidando nella disponibilità della prestazione atletica che costituisce la causa concreta del rapporto. Due interessi entrambi meritevoli di tutela, che il diritto è chiamato a bilanciare senza sacrificare integralmente l’uno o l’altro.

Fonti

– FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), artt. 6, 18, par. 7, 18quater, 22 e 23.

– FIFA, Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players, edizione 2023.

– FIGC, Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), artt. 39, 93 e 94.

– Codice civile, art. 1326.

– Court of Arbitration for Sport (CAS/TAS), Maja Gothberg c. S.S. Lazio Women 2015 S.r.l., decisione del 24 giugno 2026; testo integrale del lodo non ancora pubblicato.

– Associated Press, Swedish goalkeeper wins landmark maternity discrimination case against Lazio, 24 giugno 2026.

– Aftonbladet, Maja Gothberg vann mot Lazio efter graviditetsbesked – historisk dom, 24 giugno 2026.

Il caso Maja Gothberg tutela la maternità, ma apre due questioni: quando nasce il contratto sportivo e come bilanciare i diritti della calciatrice con l’interesse del club.

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