AI e diritti: il regolamento vale anche fuori dall’Europa
Nel contesto digitale globale, i sistemi di intelligenza artificiale non conoscono confini. Proprio per questo, l’AI Act europeo si spinge oltre i limiti geografici dell’Unione Europea: non importa dove venga sviluppato o utilizzato un sistema di IA, ciò che conta è dove arrivano i suoi effetti.
Il Regolamento si applica anche ai sistemi di IA che non sono immessi sul mercato, né messi in servizio o utilizzati all’interno dell’Unione, se i risultati generati da quel sistema sono destinati all’UE.
Immaginiamo, ad esempio, un’azienda europea che affida a un fornitore esterno, in un paese terzo, l’elaborazione di dati raccolti in Europa. Anche se il sistema di IA lavora al di fuori dell’Unione, i risultati vengono usati qui. In questo caso, il Regolamento si applica pienamente.
Questo principio impedisce di aggirare le norme semplicemente spostando fuori dall’UE lo sviluppo o l’uso di sistemi di IA. Serve a garantire che i diritti fondamentali delle persone nell’Unione siano tutelati, anche quando il sistema opera altrove.
Naturalmente, esistono delle eccezioni. Il Regolamento non si applica alle autorità pubbliche di paesi terzi o alle organizzazioni internazionali che operano nell’ambito di accordi ufficiali di cooperazione con l’UE, purché siano previste adeguate garanzie per i diritti fondamentali.
In ogni caso, le autorità e le istituzioni europee che utilizzano i risultati di questi sistemi restano responsabili di garantirne un uso conforme al diritto dell’Unione.In definitiva, l’intelligenza artificiale è globale, ma i diritti devono essere garantiti ovunque. È questo il principio su cui si fonda l’AI Act:
non conta dove gira il sistema, conta dove arriva il suo impatto.