Annullamento del viaggio: il consumatore ha diritto al rimborso integrale
Dopo tante promesse, finalmente ti sei deciso di portare tua moglie in vacanza in un bel resort in Sardegna.ù
Ma tre giorni prima di partire, giochi la tua solita partitella del calcetto dove dimostri le tue grandi capacità calcistiche.
Vuoi imitare la ruleta di Zidane, ma ti ritrovi a terra con tibia e perone fratturati, cosa più grave, devi comunicare a Tua moglie che non si parte più.
Contatti l’organizzatore del viaggio, chiedendo il rimborso di quanto anticipatamente pagato (€ 3700 sull’unghia), allegando anche la documentazione medica che attesta l’impossibilità di partire.
L’agenzia si dice dispiaciuta per l’accaduto ma che non può provvedere al rimborso della vacanza in quanto non avevi stipulato l’assicurazione.
In questo caso, non hai ricevuto alcuna copia del contratto, limitandoti a visionare il depliant e ad effettuare i versamenti richiesti.
Inutile sottolineare che tale comportamento viola diverse norme del Codice del Turismo
L’art. 34 prevede l’obbligo di fornire tutte le informazioni precontrattuali con le condizioni per esercitare il recesso che devono essere indicate nel contratto
L’art. 35 stabilisce che, in caso di mancato adempimento di tali informazioni, il consumatore non è tenuto al pagamento di alcun costo legato al recesso
Però penso che avrai un problema maggiore con Tua moglie a cui hai rovinato la vacanza tanto sognata.