Dimarco e curva: rischio FIGC?
Nel caso Dimarco il punto giuridico non è stabilire se vi sia un reato. Il punto è capire se, in astratto, certi rapporti possano avere rilievo disciplinare per la FIGC. Secondo le ricostruzioni pubblicate, Marco Ferdico avrebbe parlato di contatti con Federico Dimarco, della promessa di alcuni anelli celebrativi e della richiesta di un coro più forte allo stadio.
La norma centrale è l’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rubricato “Prevenzione di fatti violenti”. Il comma 10 vieta ai tesserati di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Quelle convenzioni devono rispettare l’art. 8 del D.L. 8/2007, convertito nella legge 41/2007, e devono essere validate dalla Federazione.
La seconda parte della norma è decisiva. Anche quando il gruppo di sostenitori rientra in un’associazione convenzionata, il rapporto non è libero. L’art. 25, comma 10, precisa infatti che tali rapporti devono comunque essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria.
Quindi il problema non è il semplice saluto al tifoso, la foto o il messaggio occasionale. Il problema nasce quando il rapporto riguarda esponenti della tifoseria organizzata e si sviluppa fuori dal canale societario previsto. In quel caso non siamo più nel folklore da curva, ma dentro una possibile valutazione disciplinare.
Anche il profilo sanzionatorio non è secondario. La violazione del comma 10 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 9 dello stesso articolo 25. Per i tesserati si richiamano le sanzioni dell’art. 9, comma 1, lettere e) o h), e in ambito professionistico si aggiunge anche l’ammenda: per la Serie A, 20.000 euro.
Applicato al caso concreto, il ragionamento deve restare prudente. Non basta una ricostruzione giornalistica per dire che esiste un illecito disciplinare. Servirebbe verificare almeno tre cose: chi fossero i soggetti coinvolti, se appartenessero a gruppi convenzionati e se eventuali contatti fossero stati autorizzati dal delegato della società.
La questione, però, è chiara. Nel calcio professionistico la curva può scaldare lo stadio. Ma se emergono rapporti non autorizzati tra calciatori e ultras, il rischio è che a scaldarsi sia la Procura federale.
Fonti : FIGC, Codice di Giustizia Sportiva, art. 25, commi 9 e 10.