Processo alla Juventus parte II: le motivazioni della Corte d’Appello Federale
A seguito delle intercettazioni telefoniche pubblicate sui giornali, la Procura Federale acquisiva il fascicolo le indagini preliminari con cui la Procura di Torino sta indagando sulla Juventus per il falso in bilancio.
A fronte di tali documentazioni, la Procura Federale promuoveva il ricorso per revocazione davanti alla Corte d’appello Federale.
Il ricorso per revocazione è un particolare procedimento con cui una delle due parti in causa di un precedente giudizio chiede la celebrazione di quello stesso giudizio a fronte di nuovi fatti che non erano conosciuti nel momento in cui era stata pronunciata la decisione.
La Corte d’appello Federale esaminati gli atti, accoglieva il ricorso per revocazione presentato dalla procura federale e giudicava sugli elementi nuovi portati a supporto dalla stessa procura.
I pilastri dell’accusa erano sostanzialmente tre:
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Libro nero di Fabio Paratici redatto da Federico Cherubini: documento contenente le critiche da parte di Federico Cherubini nei confronti dell’allora direttore sportivo Fabio Paratici sull’utilizzo eccessivo delle plusvalenze; tale prova assumeva importanza stante il mancato disconoscimento del contenuto da parte dello stesso Federico Cherubini ma, soprattutto, per la mancata presa di distanza della Juve che, secondo i giudici: ha avuto portata devastanti in relazione al principio lealtà sportiva, sancito dall’articolo 4, comma 1 C.G.S”;
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numerose intercettazioni intercorse tra i dirigenti della Juve che secondo i giudici: “hanno natura confessoria sull’attività realmente svolta”;
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indagini della Consob sui bilanci che non sono ritenuti attendibili;
A seguito di questi nuovi documenti la Corte d’appello federale accoglieva il ricorso per revocazione promosso dalla Procura Federale e confermava le richieste avanzate dalla stessa Procura.
Secondo i giudici: “queste prove hanno determinato un ricorso sistematico all’utilizzo delle plusvalenze”.
Alla luce di tali argomentazioni la Corte d’appello federale così pronunciava:
- alla Juventus la sanzione di 15 punti di penalizzazione (a fronte dei 9 richiesti dalla Procura Federale) per violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S.
- inibizione di 30 mesi per Fabio Paratici;
- inibizione di 24 mesi per Andrea Agnelli;
- inibizione di 24 mesi per Maurizio Arrivabene;
- inibizione di 16 mesi per Federico Cherubini;
- ibizione di 8 mesi a tutti i membri del c.d.a della Juventus