Il Professore del negazionismo applicato
Nel Giorno della Memoria, un docente interrompe una rappresentazione teatrale sulla Shoah per contestarne pubblicamente i contenuti, sostenendo che i numeri delle vittime non rappresentano “storia ma ideologia”. La scena, davanti a circa duecento studenti, si trasforma in un’ora di “revisionismo performativo” che la scuola decide di sanzionare con una sospensione di cinque mesi senza retribuzione.
Il professore impugna il provvedimento, sostenendo che la sua libertà di espressione e di insegnamento sarebbe stata violata. Ma la Corte d’Appello di Milano prima, e la Cassazione poi, gli ricordano che la libertà non è sinonimo di irresponsabilità. La Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., ord. 31 ottobre 2025, n. 28853) conferma la piena legittimità della sanzione disciplinare, ribadendo che la condotta del docente è «in contrasto con la funzione docente e tale da pregiudicare l’immagine dell’istituzione scolastica».
Il Collegio, presieduto da Marotta e con relatore De Marinis, si muove su due direttrici: da un lato, la corretta applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970), dall’altro, la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento. L’invocazione del principio di “recidiva biennale” viene respinta: i precedenti disciplinari, anche se remoti, possono essere valutati come indizi della complessiva inaffidabilità del docente. È un richiamo non banale, perché ribadisce che la funzione educativa ha una componente etica che travalica il mero adempimento contrattuale.
Sul piano istruttorio, il ricorso viene dichiarato inammissibile: la Cassazione ricorda che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito (art. 360, n. 4, c.p.c.), e che il ricorrente non può limitarsi a lamentare genericamente la mancata ammissione delle prove.
In sostanza, la Corte fotografa una verità semplice ma giuridicamente solida: chi insegna non può “smontare” la memoria storica davanti ai propri studenti invocando il pluralismo delle idee.
L’art. 33 Cost. tutela la libertà di insegnamento, non la libertà di negare i fatti.
Cinque mesi di sospensione possono sembrare molti a chi misura tutto in giorni di stipendio, ma sono pochi se si considera il danno all’immagine della scuola e il vulnus al rapporto fiduciario con studenti e famiglie.
Il caso ricorda che la funzione docente non è un megafono personale, ma un servizio pubblico fondato sulla responsabilità e sulla verità storica. E che, in diritto, la memoria non è opinabile: è un bene collettivo tutelato anche dentro le aule scolastiche.