Il tuo ex non paga il mantenimento: rispondono i nonni paterni?
Dopo una separazione burrascosa, il Tuo ex marito è sparito dalla circolazione e, con lui, anche la speranza di ricevere i soldi del mantenimento per i tuoi pargoli.
Ovviamente, non sei stata con le mani in mani e, dopo aver ripetutamente inviato svariati telegrammi, hai notificato un atto di precetto (necessario per poter poi richiedere il pignoramento dello stipendio).
Hai presentato anche una bella denuncia querela nei suoi confronti, ma nulla si è mosso.
Quindi, per il pagamento di quanto dovuto dalla primula rossa ti sei rivolta direttamente ai tuoi ex suoceri che, inevitabilmente, hanno fatto opposizione.
L’art. 316bis del Codice Civile prevede un obbligo in carico agli ascendenti (quindi i suoceri) quando uno dei genitori non ha i mezzi sufficiente a provvedere al mantenimento dei figli.
Ed ecco, ancora una volta, una straordinaria interpretazione giuridica da parte della Cassazione che conferma, con sentenza n. 28446 del 12.10.23, un orientamento consolidato.
Infatti, per la Suprema Corte “non è possibile rivolgersi agli ascendenti per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi”.
Inoltre: “occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà dei genitore di sottrarsi”. E quindi?
Quindi se, nonostante i grossi sacrifici, la mamma riesce comunque a mantenere i figli, non può rivolgersi ai genitori dell’ex marito per il solo fatto che questo non adempia ai propri obblighi.
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