Se lo stipendio è troppo basso, interviene lo stato

L’art. 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.

Il parametro, quindi, non è soltanto contrattuale. È costituzionale.

Non è sufficiente dimostrare di applicare “un” CCNL. Occorre verificare che quel contratto, in concreto, garantisca una retribuzione conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza.

Il caso concreto

La vicenda riguarda una cooperativa operante nei servizi fiduciari (vigilanza non armata), che applicava il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Il trattamento economico previsto era di circa 930 euro lordi mensili per 173 ore di lavoro.

Secondo l’Ispettorato territoriale del lavoro di Como-Lecco, tale livello retributivo non risultava adeguato ai sensi dell’art. 36 Cost., anche perché per raggiungere un reddito accettabile i lavoratori erano costretti a ricorrere sistematicamente allo straordinario.

Con disposizione ex art. 14 d.lgs. 124/2004, l’Ispettorato ha imposto l’applicazione di un diverso contratto collettivo, il CCNL Multiservizi, ritenuto più garantista, ordinando anche il pagamento delle differenze retributive.

Il TAR Lombardia (sent. n. 2046/2023) aveva annullato il provvedimento, ritenendo sufficiente la verifica della coerenza settoriale del contratto applicato.

Il Consiglio di Stato ha riformato tale decisione.

Il principio affermato dal Consiglio di Stato

La Sezione III chiarisce che il potere di disposizione dell’Ispettorato non può essere limitato a un controllo meramente formale.

Non basta accertare che il CCNL sia pertinente al settore di attività dell’impresa. È necessario verificare anche l’adeguatezza sostanziale della retribuzione rispetto ai parametri costituzionali.

Se il contratto applicato non garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente, l’Ispettorato può imporre l’applicazione di un diverso CCNL ritenuto più adeguato.

Il potere di disposizione:

  • ha natura amministrativa e pubblicistica;
  • è immediatamente esecutivo;
  • svolge una funzione preventiva e deflattiva del contenzioso;
  • può riguardare anche obblighi economici derivanti dal contratto collettivo.

Le conseguenze operative

La sentenza si inserisce in un orientamento già delineato da precedenti decisioni del Consiglio di Stato (nn. 2901/2023, 2778/2024, 7853/2025), ma ne amplia la portata chiarendo che l’adeguatezza retributiva può essere oggetto di valutazione diretta da parte dell’autorità amministrativa.

In termini pratici, ciò significa che l’applicazione di un CCNL non costituisce uno scudo automatico contro contestazioni.

La scelta del contratto collettivo deve essere coerente non solo con il settore di attività, ma anche con i parametri costituzionali di tutela della dignità del lavoro.

Quando il trattamento economico previsto non regge autonomamente e necessita di un ricorso strutturale allo straordinario per superare soglie minime di sussistenza, la questione non è più soltanto contrattuale.

Diventa una questione di conformità costituzionale.

Applicare un contratto collettivo nazionale non significa automaticamente essere in regola. È questo il principio che emerge con chiarezza dalla sentenza n. 9805 del 20 novembre 2025 della Sezione III del Consiglio di Stato.

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