Straniero condannato per il reato di vendita di prodotti contraffatti, niente permesso di soggiorno?
Tra le tante leggi fantasiose che abbiamo in Italia, si segnala il Testo Unico sull’immigrazione d lgs 286 del 98
Vi è, in particolare, un articolo che prevede automaticamente l’impossibilità di rilasciare il permesso di soggiorno al richiedente condannato al reato dell’art. 474 del Codice Penale.
Di cosa stiamo parlando? Omicidio? Rapina? Violenza sessuale?
No, l’art. 474 riguarda la vendita di prodotti contraffatti.
In sostanza, un immigrato fermato in stazione con le borse false di Louis Vuitton e successivamente condannato, non ha alcuna possibilità di poter richiedere il permesso di soggiorno.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 8 maggio 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevede automaticamente il diniego del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
I Giudici Costituzionali hanno statuito in tal senso, sulla base delle seguenti argomentazioni:
– Al legislatore va riconosciuta un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale;
– Tale discrezionalità del Legislatore non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti.
In sostanza, da una parte occorre tutelare l’ordine Pubblico e la Sicurezza dello stato, dall’altra salvaguardare i diritto dello straniero.
Questi criteri di ragionevolezza e proporzionalità sono stabiliti dall’art 8 della Cedu
Significa che, chi delinque ha diritto al permesso di soggiorno?
No, ma che per determinati reati , ovviamente minori, (quali appunto la vendita di prodotti contraffatti) occorre valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero