Torna a vivere con papà? Non basta per riavere la casa coniugale
Un padre chiede la modifica delle condizioni di separazione: la figlia minorenne vive stabilmente con lui da oltre quattro anni e lui vorrebbe, di conseguenza, l’assegnazione della ex casa coniugale. Ma la Cassazione gli risponde: “troppo tardi, ormai tua figlia non ci è più legata”.
Nella vicenda, il padre sostiene che la casa – trasferita in nuda proprietà alla figlia – debba esserle assegnata per viverci insieme, vista la nuova collocazione prevalente della minore. La madre non convive più con la figlia e, perciò, secondo lui, ha perso anche il diritto di usufrutto sull’abitazione.
Ma i giudici non ci stanno. Dopo aver confermato l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre (e l’assegno di mantenimento a carico della madre),
la Cassazione con l’ordinanza n. 13138/2025 ribadisce un principio chiaro: la casa familiare si assegna solo se c’è un legame stabile tra il minore e quell’ambiente.
E nel caso concreto, quel legame non esiste più: la ragazza ha vissuto per oltre quattro anni in un’altra abitazione, creando lì nuove abitudini, affetti e relazioni. Risultato? È ormai “sradicata” dal vecchio habitat domestico.
La Corte ricorda che l’assegnazione della casa familiare non è una componente del mantenimento economico, ma serve solo a tutelare la continuità affettiva e relazionale del minore. Se quella continuità si è interrotta, non c’è casa che tenga.
Il ricorso del padre viene dichiarato inammissibile. E, in fondo, anche le mura hanno memoria: se quella casa non è più “casa” per tua figlia, il giudice non può far finta che lo sia.