Cauzione e affitti:la svolta del Tribunale di Taranto
Lo sapevi che fino a ieri il locatore non poteva automaticamente usare la cauzione per coprire l’affitto non pagato? Sì, proprio così.
Anche se l’inquilino se n’era andato lasciando indietro due mensilità, il padrone di casa doveva comunque restituirgli la cauzione e poi – magari – fare causa per riavere i soldi.
A meno che non fosse espressamente previsto nel contratto e, difficilmente, nei contratti standard è prevista tale ipotesi.
Ora però qualcosa è cambiato.
Con la sentenza n. 895 del 12 giugno 2025, il Tribunale di Taranto ha detto chiaramente:
se il rapporto è finito, se non ci sono danni all’immobile e se il locatore non ha presentato richieste risarcitorie, allora può trattenere la cauzione per compensare i canoni non pagati.
Cosa significa? Che se l’inquilino deve ancora due mensilità e ha lasciato una caparra pari a due canoni, il locatore può semplicemente dire: io ti dovevo restituire 800 euro, tu me ne devi 800. Siamo pari.
Si chiama compensazione, e l’articolo 1243 del codice civile la prevede da decenni. Solo che in ambito locatizio era diventata un tabù.
A differenza della Cassazione, la sentenza di un Tribunale non è vincolante per gli altri Giudici ma, almeno, si è aperta la strada al buon senso che porterà, probabilmente, altre pronunce simili