Furto nel parcheggio a pagamento: risponde il gestore?
“La proprietà esclude ogni responsabilità in caso di danneggiamento e/o furto dell’autovettura”, ogni volta che entriamo in un parcheggio vediamo a caratteri cubitali cartelli come questi, ma è davvero così?
In caso di furto dell’auto, il proprietario può chiedere il risarcimento nei confronti del gestore del parcheggio?
Quelli bravi direbbero che il contratto tra l’automobilista e il gestore del parcheggio è detto atipico, nel senso che racchiude caratteristiche di più contratti.
L’orientamento della giurisprudenza è di considerare tra gli obblighi del Gestore del parcheggio anche della custodia, a meno che, come in questo caso, non ci sia espressamente un esonero di responsabilità.
Con sentenza n. 18277 del 27.06.2023 la Cassazione ha fatto chiarezza su queste situazioni, stabilendo che:
Clausole che contengono esonero di responsabilità sono da considerarsi vessatorie e, quindi, di nessun valore, perché non sono stato oggetto di alcuna negoziazione tra le parti
Tradotto: in caso di furto, il gestore del parcheggio è tenuto al risarcimento danni nei confronti dell’automobilista