Tubo del vicino sotto il tuo pavimento? È servitù
Nel nostro ordinamento esistono le servitù e quelli bravi farebbero riferimento all’art. 1027 del codice civile che le definisce come un peso imposto su un fondo, detto servente a vantaggio di un fondo limitrofo detto dominante.
Il caso più tipico è la servitù di passo ovvero quando per accedere alla mia proprietà passo sulla proprietà del mio vicino di casa.
Molto spesso le servitù nascono nel momento in cui una proprietà, appartenente ad una sola persona, con il tempo è stata frazionata e acquistata da persone estranee all’originario proprietario
In questi casi, la legge stabilisce la costituzione in automatico della servitù (definita per destinazione del padre di famiglia), il requisito è appunto dato dalla c.d. apparenza: in pratica deve essere visibile l’opera destinata alla servitù
Nel caso di prima, l’apertura di un cancello sul fondo servente è considerata appunto una servitù apparente, ma cosa succede se la servitù costituita da una tubatura idrica che passa sotto il pavimento di un altro appartamento?
Si porterebbe a rispondere che non si tratta di servitù apparente visto che la tubazione idrica non era visibile
Ma i Giudici “think different”, pensano diversamente e con l’ordinanza n. 25493 del 24.09.24 la Cassazione ha ribadito un principio già espresso in passato, ossia che “costituisce senz’altro un’opera oggettivamente apparente in quanto visibile dal proprietario del fondo in occasione dello svolgimento dei lavori edili”
Quanto a fantasia, la Magistratura non è seconda a nessuno